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Intervento alla tavola rotonda interdisciplinare

Simone Borg[1]

Il Diritto nell’Agire Agapico

L’individualismo ed il relativismo, due caratteristiche della società contemporanea, hanno messo in crisi anche il diritto. Questa crisi si percepisce non tanto nello sviluppo delle varie ramificazioni del campo legale quanto nell’incapacità a rimanere in linea con il fine del sistema giuridico. Oggi si legifera tanto (anche forse troppo), mai come nei nostri tempi si promulgano leggi su ogni attività che concerne le relazioni fra gli uomini e fra i popoli. Mentre il sistema giuridico e il diritto cercano di tenere il passo con questa corsa sfrenata e molto complicata che è diventata la vita nel ventunesimo secolo, si sente più che mai che manca un filo comune fra queste migliaia di strumenti legali. Questo porta alla frammentazione di un medium sociale - il diritto, appunto - che per tanti secoli è stato caratterizzato dall’essere un unico “corpus”, cioè la legge intesa come l’insieme delle norme che sostengono la società. Questo senso di individualismo giuridico è frutto anche dello sviluppo dei diritti dell’individuo, che essenzialmente sono una buona cosa, basta a pensare ai diritti umani messi in rilievo solo a metà del secolo scorso. Ma lasciato a se stesso, l’individualismo genera il relativismo che nella società occidentale (ma non solo), sta confondendo ed oscurando quello che per tanti anni era, anche se tante volte solo sul piano retorico, il fine del sistema giuridico: cioè il bene comune.

La fraternità, nel senso di “amore al prossimo”, nella prospettiva giuridica, suona addirittura come un paradosso. A differenza dell’amore, il diritto non si basa sulla spontaneità, una caratteristica basilare dell’amore. Dunque non può né imporre l’amore e né proporre una norma dell’amore tra individui (soggetti).

Il diritto tuttavia introduce nella società una terza dimensione: genera rispetto e fiducia tra i soggetti. E’ in questa dimensione che si può trovare un rapporto fra diritto e amore tra gli esseri umani.

Infatti il diritto con i suoi effetti giuridici, la giurisdizione, il discernimento dei diritti individuali e il suo fine che porta al bene comune, può legittimare sia strutture che agevolano sia strutture che possono ostacolare l’amore fra i soggetti nella società. Per esempio il diritto che sceglie d’incentivare comportamenti individualisti, perché orientato solo per motivare per esempio la competitività, il profitto economico etc.... lascia un’impronta di opportunismo nella società che non può portare al bene comune. Le strutture che rimuovono o modificano la possibilità di rapporti d’amore (nel senso di rispetto e fiducia fra le persone) creano ostacoli e rendono difficile la strada dell’amore fra esseri umani, riducendo la società in una massa di soggetti individuali e sovrani, ma isolati da sè stessi e dalla stessa società di cui fanno parte. Vi sono tuttavia anche norme che sottolineano la reciprocità: basta pensare, nel sistema italiano, alla legislazione posta a tutela dei lavoratori.

Ma tornando alle radici, basandosi sulla premessa che ibi societas ibi jus, si può intuire che le regole del diritto non sono mirate a costruire una solitudine, cioè l’individualismo, ma la comunione. A questo punto quindi la domanda che sorge è se è possibile che un rapporto agapico possa essere configurato anche come rapporto giuridico. L’Articolo 1 del Covenant dei Diritti dell’Uomo stabilisce che oltre alla libertà e alla pari dignità, tutti gli uomini devono agire gli uni verso gli altri, “nello spirito di fratellanza”. Dato che il testo ha un valore giuridico, questo tipo d’agire è più che una raccomandazione, perché - secondo me - esprime la metodologia dei rapporti umani dal livello locale fino a quello globale. Mentre la libertà e l’uguaglianza distinguono l’uomo come soggetto del diritto, lo spirito di fratellanza costituisce la metodologia per arrivare a garantire questa libertà e uguaglianza fra gli individui ed eventualmente fra i popoli. Dunque attraverso la loro relazionalità nella società.

Quando nel nostro gruppo di ricerca del principio di fraternità nel diritto abbiamo affrontato l’argomento della fraternità e se l’agire agapico può entrare nelle norme giuridiche, ci è sembrato che non si può risolvere questo sul piano dogmatico. Invece abbiamo constatato che è possibile farlo attraverso la prospettiva processualistica e metodologica dove le norme giuridiche regolano rapporti, istituti e istituzioni. Questo per esempio si vede meglio nel caso processuale, dove il diritto serve per risolvere liti fra i membri del gruppo. Risolvendo le liti, si creano norme di condotta che assicurano che i diritti dei soggetti siano conformi alla giustizia, promuovendo la pace e la giustizia sociale… Questo argomento è valido per tutti i sistemi giuridici.

Ma le regole e principi così sviluppati come fine a se stessi, possono ridurre il processo ad una guerra fra persone che litigano. Sarà quindi proprio il senso della reciprocità che è al cuore del diritto a creare un bilanciamento fra diritti ed obbligazioni, così da affermare il diritto dell’individuo pur assoggettandolo ai diritti altrui. La reciprocità propone cioè la possibilità di un processo o di una metodologia giurisdizionale che arriva al dialogo, ridonando al diritto la sua funzione originale cioè un sistema di linguaggio e comunicazione umana. Inoltre la reciprocità permette al sistema giuridico di affrontare le circostanze concrete per applicare il diritto che - nonostante le varie diramazioni - affronta il soggetto da un unico punto di vista, cioè come una persona o, meglio, una pluralità di persone, che soffrono.

Nella storia dell’umanità si può vedere che già in passato il diritto ha elaborato vari principi, per esempio alcuni principi propri del diritto romano (pacta sunt servanda, buona fede, bonus pater familias), basati su concetti etico-sociali per orientare i rapporti e il diritto che li regola su valori di correttezza, lealtà e giustizia. Di per sé tali principi - tuttora in uso - non sono ispirati dalla fraternità ma esprimono l’esigenza di vivere in una società fondata sulla giustizia. Nella nostra epoca poi, si parla di solidarietà e sussidiarietà, principi che permettono e che esprimono il dovere dei poteri pubblici di assegnare a ciascuno i mezzi per potersi realizzare pienamente. Sia la sussidiaretà che la solidarietà, implicano apertura del soggetto a vari livelli per una maggiore coesione del corpo sociale. Attraverso tutti questi esempi si nota che il diritto esige di fare del soggetto non l’individuo sovrano isolato ma l’individuo unito ad una comunità con i propri diritti e propri doveri. Questo presuppone che piuttosto che rinviare ogni concezione dell’uomo chiuso nella sfera della auto affermazione individuale, il diritto lo pone nello spazio pubblico delle relazioni con gli altri, che perché hanno uguale dignità e libertà gli sono fratelli, anche con persone di culture diverse.

Nel suo discorso al Primo Convegno Internazionale di Comunione e Diritto, Chiara ci ha suggerito di andare al di là dell’ antico precetto, “neminem laedere”, cioè di non fare del male a nessuno. Il suo augurio è quello di riuscire ad “innervare dal comandamento nuovo la funzione regolatrice per la piena realizzazione delle persone e dei rapporti ai quali esse danno vita.” Citando un discorso di Papa Giovanni Paolo II, lei ci ricorda che contribuire alla fraternità universale fa parte della responsabilità e della missione dei giuristi. Dunque anche se, come ho sottolineato prima, non si può proporre una norma che impone l’amore, che obbliga ad amare, il diritto contemporaneo nelle sue esigenze di far riferimento a principi comuni e orientati alla dignità della persona può costituire l’applicazione di una reciprocità basata sull’amore. Così si può passare dai cosiddetti “rapporti dibuon vicinato” e dallanecessaria coesistenza” alla riscoperta di un’appartenenza comune, (il vincolo della fraternità) che fa assumere al diritto la sua vera funzione strumentale: costruire il bene comune del soggetto-umanità.

[1] Docente di diritto internazionale e ambientale all’Università di Malta e consulente legale del Governo locale.

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Chiara Lubich

L'amore fraterno stabilisce ovunque rapporti sociali positivi, atti a rendere il consorzio umano più solidale, più giusto, più felice...

-Chiara Lubich

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